{"id":102,"date":"2026-08-11T19:24:08","date_gmt":"2026-08-11T19:24:08","guid":{"rendered":"https:\/\/ultima-ora.com\/?p=102"},"modified":"2026-08-11T19:24:08","modified_gmt":"2026-08-11T19:24:08","slug":"rigopiano-le-motivazioni-della-sentenza-dappello-bis-lassenza-della-carta-valanghe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ultima-ora.com\/?p=102","title":{"rendered":"<div>Rigopiano, le motivazioni della sentenza d&#8217;appello bis: &#8220;L&#8217;assenza della &#8216;carta valanghe&#8217; &#8230;<\/div>"},"content":{"rendered":"<p>Ultima Ora &#8211; Oggi sono state rese note le motivazioni della sentenza bis emessa dalla Corte d&#8217;appello di Perugia sulla tragedia dell&#8217;hotel di Rigopiano, a Farindola (Pescara), travolto da una valanga che provoc\u00f2 29 morti. &#8220;L&#8217;assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga, non gi\u00e0 per aver cagionato il distacco della valanga (che resta un evento naturale non imputabile di per s\u00e9 ad alcuno), ma per aver precluso &#8211; anche agli altri soggetti istituzionali aventi poteri di intervento in materia di Protezione Civile &#8211; ogni possibilit\u00e0 di impedire che il distacco e lo scorrimento della imponente massa nevosa sul versante declive della montagna andasse a provocare la distruzione della struttura alberghiera e la morte di molti di coloro che in quel momento si trovavano all&#8217;interno della stessa&#8221;.<br \/>\nLe condanne e le assoluzioni<br \/>\nLo scorso 11 febbraio, la Corte d&#8217;appello di Perugia aveva condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci (deceduto il 2 luglio). Erano stati invece assolti l&#8217;ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l&#8217;ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera.<br \/>\nEra giunta la prescrizione, invece, per gli ex dirigenti della provincia Di Blasio e D&#8217;Incecco.&#8221;Nell&#8217;ambito della Protezione Civile &#8211; hanno scritto i giudici di Perugia &#8211; la Cassazione, per non incorrere nell&#8217;equivoco che aveva viziato il ragionamento della Corte di Appello di L&#8217;Aquila, ha ritenuto utile innanzi tutto differenziare i concetti di &#8216;pericolo&#8217; e di &#8216;rischio&#8217;, che non possono essere considerati interscambiabili. Il &#8216;pericolo&#8217; si riferisce all&#8217;evento naturale in s\u00e9, mentre il &#8216;rischio&#8217; \u00e8 il riverbero che il pericolo \u00e8 suscettibile di avere su persone e cose. Il pericolo mantiene quindi una prevalente dimensione naturalistica, mentre il rischio \u00e8 connesso a decisioni umane ed \u00e8 pertanto tendenzialmente contenibile&#8221;.<br \/>\nI giudici di Perugia: &#8220;Turbina spazzaneve fuori uso dal 6 gennaio&#8221;<br \/>\nNel documento, i giudici perugini hanno aggiunto: &#8220;\u00c8 il mancato preventivo monitoraggio della disponibilit\u00e0 di mezzi adeguati ad assicurare la viabilit\u00e0 della SP8 in periodo invernale, in cui l&#8217;ingombro creato dalla neve costituiva un&#8217;evenienza tutt&#8217;altro che improbabile, che costituisce, per gli imputati del &#8216;blocco Provincia&#8217;, la cautela violata, fondante la tipicit\u00e0 oggettiva colposa per i delitti di omicidio e lesioni&#8221;.\u00a0<br \/>\n&#8220;Risulta dimostrato in atti &#8211; hanno proseguito i magistrati &#8211; che al tratto Mirri-Rigopiano della SP8 era stata assegnata dalla Provincia una turbina Unimog&#8221; che per\u00f2 &#8220;era fuori uso almeno dal 6 gennaio. In un periodo dell&#8217;anno in cui sono assai probabili, nelle zone montane, precipitazioni nevose intense, i responsabili della viabilit\u00e0 provinciale non si erano resi conto della gravit\u00e0 di tale inconveniente, e non avevano tenuto conto dei tempi necessari per la riparazione (almeno 20\/30 giorni, come subito rappresentato presso l&#8217;officina ove il mezzo era stato ricoverato), che di per s\u00e9 avrebbero consigliato di predisporre tutti gli strumenti disponibili per sostituire tempestivamente il mezzo in questione&#8221;. &#8220;L&#8217;avaria si era verificata quando la stagione era ancora pienamente invernale e le nevicate, anche intense, senz&#8217;altro probabili in territori montani come quello di interesse. Altrettanto probabile, in un siffatto contesto, era da considerare il distacco di slavine, ancorch\u00e9 di dimensioni ben pi\u00f9 modeste di quella originatasi il 18 gennaio&#8221;.<br \/>\nNessuna responsabilit\u00e0 del sindaco e dei dipendenti comunali<br \/>\nRiguardo il ruolo dell&#8217;allora primo cittadino di Farindola, la Corte d&#8217;appello di Perugia ha sottolineato: &#8220;Per gli imputati &#8216;comunali&#8217;, e segnatamente per il sindaco Ilario Lacchetta, il comportamento alternativo lecito, per la parte riferita ai poteri di intervento previsti dalla legge regionale 47 del 1992, non pu\u00f2 essere considerato esigibile, in quanto correttamente esercitabile solo dopo il varo degli strumenti predittivi generali previsti dalla stessa legge 47, a partire dalla Clpv (carta localizzazione probabili valanghe). Solo a fronte di chiara delimitazione delle zone qualificate a rischio valanghivo, nell&#8217;ambito delle stesse, il sindaco potrebbe emettere, in caso di emergenze meteorologiche suscettibili di aggravare tale rischio, ordinanze di sgombero delle strutture operanti al loro interno, inibendo temporaneamente l&#8217;accesso alle stesse&#8221;.<br \/>\nRigopiano non riconosciuto come sito valanghivo<br \/>\nSecondo la Corte d&#8217;appello perugina, quindi, &#8220;deve essere esclusa sia in capo al sindaco Ilario Lacchetta che al responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico Enrico Colangeli, la configurabilit\u00e0 dell&#8217;elemento soggettivo colposo, limitatamente alle condotte in relazione alle quali era stata precedentemente affermata la loro responsabilit\u00e0, con conseguente necessit\u00e0 di mandare assolti entrambi con la formula di cui al dispositivo&#8221;. I magistrati infine hanno ribadito che &#8220;la prevenzione adeguata a garantire al meglio l&#8217;incolumit\u00e0 delle persone avrebbe dovuto essere attuata non al momento della verificazione dell&#8217;evento n\u00e9 nell&#8217;imminenza dell&#8217;accadimento, ma avrebbe dovuto precedere di molto lo stesso e consistere nell&#8217;identificazione in primis di Rigopiano come sito valanghivo. Da tale classificazione sarebbe derivato, sulla scorta della normativa all&#8217;epoca vigente, la possibilit\u00e0 di vietare, limitare o comunque disciplinare l&#8217;accesso al sito&#8221;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ultima Ora &#8211; Oggi sono state rese note le motivazioni della sentenza bis emessa dalla Corte d&#8217;appello di Perugia sulla tragedia dell&#8217;hotel di Rigopiano, a Farindola (Pescara), travolto da una valanga che provoc\u00f2 29 morti. &#8220;L&#8217;assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-notizie-italia"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ultima-ora.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}